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ORGANO DI GARANZIA

Ai sensi dell’Art. 5 del DPR 249/98, come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 235/2007, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. Esso, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, si compone, per la scuola Secondaria di Primo Grado da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da 2 rappresentanti eletti dai genitori. L’organo dura in carica per un triennio e la componente genitori, qualora decaduta e se non surrogabile al proprio interno, verrà rinnovata annualmente in concomitanza delle elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali.

L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni. L’ammissibilità del ricorso è legata a: 1. aspetti non presi in esame durante l’accertamento, 2. carenza di motivazione, 3. eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l’astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’organo di competenza, che ha l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

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